La patente di guida
Dopo l’abolizione della categoria delle patenti F, al disabile che voglia guidare un autoveicolo, possono essere rilasciate le patenti A, B, C o D speciali.
La visita
Per ottenere il rilascio di una delle patenti speciali, il disabile dovrà sottoporsi ad una visita di idoneità presso la Commissione Medica Locale preposta a tale accertamento; vi è solitamente almeno una Commissione per provincia; in alcune città (es. Milano, Roma e altre), le commissioni sono più d’una, all’ interno delle maggiori Aziende USL
La Commissione medica locale è costituita, di norma, dal Responsabile della medicina legale della ASL in cui è ubicata, che la presiede, affiancato da altri due medici e integrata (nel caso delle patenti speciali) da un medico dei servizi territoriali della riabilitazione e da un ingegnere della carriera direttiva della M.C.T.C. A sua volta la CML può avvalersi di esperti (art 330 del Regolamento del CdS).
La visita per l’ accertamento dell’ idoneità, si richiede presentando un certificato medico redatto su un apposito modulo unitamente ad un documento di riconoscimento.
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale (che verrà trasformata in speciale), questa andrà esibita in luogo del documento di riconoscimento.
La visita può essere richiesta anche presso una Commissione diversa da quella di residenza; in tal caso, tuttavia, è a discrezione della stessa accettare o meno tale istanza di accertamento.
Nel corso della visita potrà essere esibita ulteriore documentazione clinica (preferibilmente rilasciata da un servizio di riabilitazione o da uno specialista della malattia invalidante in questione) in possesso del disabile; il disabile può, inoltre, farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.
Nel caso che, nel corso della visita e dell’analisi dei certificati anamnestici, la Commissione nutra dubbi circa l’idoneità, si deve procedere ad una prova pratica alla guida su un veicolo “adattato in relazione alle particolari esigenze”. Questo significa che l’idoneità non può essere rifiutata solo sulla base di valutazioni cliniche o documentali.
Il certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione Medica Locale è valido 90 giorni.
Il ricorso
Purtroppo accade che le Commissioni Mediche Locali, considerino il candidato non idoneo.
Va rilevato che se il disabile ritiene l’accertamento dell’idoneità insufficiente o se ritiene che l’accertamento sia stato condotto in modo superficiale può rifiutarsi di sottoscrivere il verbale di visita.
La prassi più comune è, tuttavia, quella del ricorso; in tal caso il disabile può richiedere di essere sottoposto a una nuova visita di accertamento.
Il ricorso va inviato, entro 30 giorni dal diniego e a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, a:
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici Direzione Generale della Motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre ex “Mot 5”
via G. Caraci, 36 00156 Roma
Alla richiesta di nuovo accertamento va allegato il documento di diniego rilasciato dalla Commissione Medica Locale (che è importante farsi rilasciare dopo la visita).
La Direzione Generale della M.C.T.C. segnalerà al richiedente la data e la Commissione Superiore alla quale rivolgersi per il nuovo accertamento. Anche in questo caso il disabile potrà farsi assistere da un medico di fiducia, i cui oneri sono a carico del disabile stesso.
Vale la pena di sottolineare – pur trattandosi di un’ipotesi infrequente – che il ricorso può essere presentato anche nel caso in cui non si accettino gli adattamenti previsti dalla Commissione.
Un esempio:
La Commissione prescrive come adattamenti acceleratore a cerchiello, cambio automatico e leva a lungo braccio per il freno. Il candidato è convinto di riuscire a guidare anche senza cambio automatico o comunque con servofrizione (nel tal caso la CML deve segnalare tutte e due le opzioni).
Il candidato può presentare ricorso ed essere sottoposto nuovamente a verifica.
L’esame di guida
Come abbiamo visto, la Commissione Medica indica nel certificato di idoneità quelli che sono i dispositivi di guida che il disabile dovrà utilizzare; queste modifiche dovrebbero essere riportate sul foglio rosa (e successivamente sulla patente di guida).
Dopo il riconoscimento di idoneità e il rilascio del foglio rosa, il disabile potrà esercitarsi alla guida e sostenere gli esami teorici e pratici per il conseguimento della patente utilizzando veicoli con gli adattamenti prescritti. In fase di esame pratico, è facoltà dell’ingegnere della Motorizzazione Civile confermare gli adattamenti ipotizzati dalla Commissione Medica o prevederne di diversi. Lo stesso disabile può richiedere adattamenti diversi da quelli che la Commissione Medica aveva prescritto.
Non è obbligatorio utilizzare, per l’esercitazione alla guida, un veicolo dotato di doppi comandi. Non è obbligatorio utilizzare la propria vettura o quella della scuola guida, l’importante è che la vettura sia adattata con i sistemi prescritti dalla CML.
Nella patente di guida saranno riportati gli adattamenti definitivi: dal disabile potranno essere condotti solo i mezzi provvisti di tali dispositivi di guida. E’ stata abolita la norma che obbligava a trascrivere anche sulla patente la targa dell’auto solitamente utilizzata.
Nel caso in cui il disabile sia già titolare di una patente normale, l’esame di guida non deve essere sostenuto; potrà condurre qualsiasi mezzo purché sia provvisto degli adattamenti indicati nel certificato di idoneità rilasciato dalla Commissione.
I collaudi dei mezzi adattati sono effettuati dalla Motorizzazione Civile; solitamente tali pratiche vengono svolte dalle stesse officine che hanno modificato il mezzo.
Il rinnovo
Per le patenti speciali è prevista una durata della validità di cinque anni, anche se spesso – viste le specifiche situazioni o specifica patologie invalidanti – viene indicata una validità inferiore.
Per il rinnovo della patente di categoria speciale è necessario presentare alla Commissione Medica Provinciale, un certificato medico, redatto su apposito modulo e copia della patente in possesso, richiedendo un appuntamento per la visita di idoneità. Visti i tempi medi di convocazione è consigliabile presentare la richiesta di visita per il rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza della patente.
La patente europea
Fino ad oggi nelle patenti speciali veniva descritto per esteso anche l’adattamento obbligatorio, ad esempio: “cambio automatico, freno a lungo braccio, acceleratore al volante ecc.”.
La nuova patente europea prevede la medesima impostazione e i medesimi codici in tutti i Paesi aderenti all’Unione Europea. Con il recepimento della Direttiva comunitaria che istituisce appunto la patente europea, anche le descrizioni degli adattamenti dovranno essere sostituite da un codice numerico. Su questo specifico aspetto infatti è stata approvata il 14 settembre 2000, un’ulteriore direttiva comunitaria (Dir. 2000/56/CE) che introduce codici comunitari armonizzati per le patenti di guida.
Il Ministero dei trasporti, d’accordo con la Commissione Europea, ha adottato in anticipo codici e procedure utili ad inserire il maggior numero di informazioni possibili sulle nuove patenti di guida, anche per eliminare i fogli aggiuntivi recanti gli adattamenti dei comandi per le patenti speciali.
Queste indicazioni sono contenute nella Circolare del Ministero dei Trasporti, Dipartimento Trasporti Terrestri (ex MCTC) B/45 del 12 giugno scorso.
Cosa succede?
Le commissioni mediche locali, dal 21 giugno del 2000, devono indicare nel certificato relativo alle patenti speciali, oltre alla descrizione degli adattamenti prescritti, anche i corrispondenti codici e subcodici. Gli adattamenti saranno poi indicati sulla patente speciale solo attraverso i codici che li contraddistinguono e che sono elencati nella Circolare e che essendo stati elaborati dalla Commissione europea potranno essere modificati solo dai competenti organi comunitari. Nelle patenti quindi troveremo solo delle codificazioni numeriche.
Gli Uffici periferici della Motorizzazione, devono verificare che i codici riportati nel certificato medico corrispondano agli adattamenti descritti in chiaro. Se la commissione medica non avesse provveduto ad indicare i codici, gli Uffici della MCTC devono annotarli sulla pratica.
L’attività di controllo si complica anche per le forze dell’ordine che devono infatti dotarsi dell’elenco dei codici, contenuti nella circolare, per poter verificare se il conducente abbia dotato il veicolo che sta conducendo con gli adattamenti prescritti.
I codici
La Circolare, come abbiamo detto, introduce un numero di codice per ciascun adattamento possibile (o forse sarebbe meglio dire “conosciuto”). Qualche esempio in disordine:
20.13: Freno azionato dal ginocchio
20.14: Freno di servizio con comando elettrico
25.01: Pedale dell’accelerazione adattato
25.03: Pedale dell’acceleratore a bilanciere
25.04: Acceleratore manuale
25.05: Acceleratore azionato dal ginocchio
25.06: Servo acceleratore (elettronico, pneumatico ecc.)
25.07: Pedale dell’acceleratore a sinistra del pedale del freno
40.09: Sterzo ai piedi
40.10: Sterzo adattato in altra maniera (joystick ecc.)
40.11: Pomello sul volante
40.12: Ortesi per mano sul volante
40.13: (Uso del volante) Con ortesi
Un’osservazione forse estemporanea: se non vi sarà un sistema di traduzione dei codici comprensibile anche alle persone disabili, queste rischiano di non sapere con esattezza quali siano gli adattamenti prescritti.
Le minorazioni
Anche la logica dell’elencazione delle minorazioni viene notevolmente semplificata; le categorie sono tredici quindi piuttosto ridotte, ma soprattutto sono strettamente connesse agli adattamenti possibili per ciascun caso. Vediamole:
· minorazione all’arto inferiore sinistro;
· minorazione all’arto inferiore destro;
· minorazioni agli arti inferiori (difetti di coordinazione, amputazione degli arti inferiori ecc.);
· arti inferiori non funzionali (amputazione, paralisi, difetti della posizione seduta ecc.);
· minorazione all’arto superiore destro;
· minorazione all’arto superiore sinistro;
· minorazioni agli arti superiori;
· minorazioni arto superiore sinistro e arto inferiore sinistro;
· minorazioni arto superiore destro e arto inferiore destro;
· minorazioni a tre arti;
· minorazioni ai quattro arti – lesione midollare alta (da C5 a C7);
· statura ridotta – focomelia;
· altre.
Per capire il senso di questa suddivisione bisogna però comprendere a cosa serve.
I codici cumulativi
Arriviamo all’aspetto solo apparentemente più complesso ma che forse può aprire la strada a nuove possibilità di guida.
La nuova Circolare propone per ogni tipo di minorazione una serie di combinazioni di adattamenti. Le combinazioni previste sono 193, ma viene ammessa la possibilità di prescrivere e ottenere anche combinazioni di adattamenti per ora non contemplate. Ad ogni combinazione corrisponde un codice cumulativo. La cosa più complessa è la lettura poiché la descrizione degli adattamenti è sostituita appunto dai codici.
Facciamo un esempio. Fra le varie combinazioni previste per le minorazioni ai quattro arti ne è prevista una con il codice 60.15.
Il codice 60.15 è così “descritto” dalla Circolare: 10.02+ 10.04+ 20.06+ 20.08+ 25.04+ 40.01.
Incomprensibile, vero? Vediamo di decrittare il codice cumulativo; lo dobbiamo fare noi perché certo la circolare non ci aiuta.
10.02: cambio di velocità automatico;
10.04: adattamento della leva del cambio;
20.06: freno di servizio manuale (adattato);
20.08: utilizzazione al massimo del freno di soccorso integrato con il freno di servizio;
25.04: acceleratore manuale;
40.01: servosterzo standard.
Facciamo un altro esempio. Fra le diverse combinazioni previste per le minorazioni che comportano la non funzionalità degli arti inferiori, ne è prevista una con il codice 53.01. Questo è così definito: 15.03+ 20.06+ 25.04+ 30.05.
Decrittiamo anche questo
15.03: frizione automatica;
20.06: freno di servizio manuale (adattato);
25.04: acceleratore manuale;
30.05: pedali dell’acceleratore e del freno neutralizzati/soppressi.
Crediamo che appaia ovvio a chiunque che se da un lato questo sistema di codificazione va in direzione dell’omogeneità, non giova certo alla comprensione immediata da parte dell’utente. Se questi non comprenderà bene la nuova logica e soprattutto se non riuscirà a comprendere con esattezza e tempestività quali combinazioni gli sono state prescritte come potrà eventualmente presentare efficacemente un ricorso?
A favore della nuova disposizione, va però ammesso che a differenza della vecchia circolare 148/91, quella che regolamentava in precedenza questi aspetti, troviamo qui descrizioni di adattamenti che non comprimono in alcun modo le possibilità di scelta del prodotto da parte dell’utente. Questo appare quanto mai evidente soprattutto in alcuni casi. Presentiamo un ulteriore esempio che riguarda le minorazioni agli arti superiori, il 56.13, che prevede: 10.02+20.08+35.01+40.01+40.10.
Decrittiamo anche questo, allora.
10.02: cambio di velocità automatico;
20.08: utilizzazione al massimo del freno di soccorso integrato con il freno di servizio;
35.01: dispositivi di controllo utilizzabili senza influenzare negativamente sulla guida e la manovra (commutatore dei proiettori, tergicristallo, avvisatore acustico, indicatori di direzione, ecc.);
40.01: servosterzo standard
40.10: sterzo adattato in altra maniera (joystick ecc.)
Va rilevata, in questo caso, l’assoluta novità dell’adattamento denominato 40.10 che introduce, per la prima volta nella nostra legislazione, la parola “joystck“.